Le Direttive Europee 2002/91/CE e 2006/32/CE sono le direttive di riferimento in Europa per la certificazione energetica e sono state emanate dall'Unione Europea con le seguenti finalità:
Per quanto riguarda la 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) gli obiettivi sono:
- diminuire di circa 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010
- ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tep
- ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate
- introdurre nuovi standard progettuali Per quanto riguarda la 2006/32/CE (recepita a livello nazionale dalla 115/2006 che introduce le UNI TS 11300) - l'obiettivo è migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri (ridurre i consumi del 9%)
Le direttive richiedono agli stati membri europei di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni importanti, soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, cioè se “la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento”.
L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio e in esso devono essere riportati “dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio” e “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”.
A livello nazionale le normative di riferimento sono:
- D.lgs. 192/05 in vigore dal 8/10/2005: "attuazione della Direttiva 2002/91/CE"
- D.lgs. 311/06 in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05"
- DPR 59/09 in vigore dal 25/06/09
- DPR 158/09 (linee guida nazionali) Quindi in Italia a decorrere dal 2005, si deve obbligatoriamente procedere alla certificazione energetica degli edifici introdotta come principio in Italia dalla Legge 10/91.
Attestato di certificazione energetica:
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale.
La sua utilità al momento ha due scopi di utilizzo principali:
- per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica è indispensabile per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile dal 1º luglio 2009 e dal 1° luglio 2010 anche per gli atti di locazione.
- per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico fa parte della documentazione necessaria all'ottenimento degli sgravi fiscali.
Con l'introduzione dei decreti attuativi da parte di diverse regioni, si sono costituiti organismi che supervisionano i professionisti abilitati alla redazione dell'attestato energetico.
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile e minore è il suo consumo in termini energetici.